Approfondimenti per Aziende

Per le perdite superiori a 1/3 del CS emerse nell’esercizio in corso al 31/12/20:

  • non vi è l’obbligo, se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate

Perdite del 2020 superiori a 1/3 del capitale sociale - obblighi di riduzione di capitale differiti al 2025

 

Per le perdite superiori a 1/3 del CS emerse nell’esercizio in corso al 31/12/20:

  • non vi è l’obbligo, se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, previsto agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2482- bis, commi 4, 5 e 6; per tali perdite il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 è posticipato al 5° esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
  • in caso di perdite superiori a 1/3 del CS che riducono quest’ultimo al di sotto del minimo legale, non vi è l’obbligo di deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società, previsto agli artt. 2447 e 2482-ter del Codice civile; in tale ipotesi, l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del 5° esercizio successivo. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c..

Le perdite oggetto di rinvio devono essere distintamente indicate in nota integrativa con specificazione della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Credito d’imposta - investimenti pubblicitari sui quotidiani e periodici - estensione al 2021 e 2022

Il credito d’imposta per investimenti pubblicitari è concesso, per il 2021 e 2022, è riconosciuto a imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50.000.000 euro per ciascun anno.


Credito d’imposta – investimenti in beni strumentali nuovi e 4.0

Le imprese che investono in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia è riconosciuto un credito d’imposta che prevede misure diverse in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa effettuati dal 16/11/20 al 31/12/22 (ovvero entro il 30/6/23, se entro il 31/12/22 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), ad eccezione di:

  • veicoli di cui all’art. 164, co. 1, del Tuir;
  • beni per i quali il D.M. 31/12/88 (tabella dei coefficienti di ammortamento), stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge n.208/2015;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque discarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Esclusioni – L’agevolazione riguarda tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione o dal regime fiscale. Tuttavia, non accedono all’agevolazione:

  • imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal RD n.267 del 1942, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al DLGS12 gennaio 2019, n.14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2, del DLGS n.231 del 2001.


 1) Beni strumentali materiali e immateriali diversi da quelli indicati negli allegati A e B alla legge n.232/2016 (commi 1054 e 1055) - Alle imprese nonché agli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in:

  •  beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge n.232/2016,nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2.000.000 euro;
  • beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla legge n.232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1.000.000 euro; è riconosciuto un credito d’imposta la cui misura varia in base al periodo in cui l’investimento è effettuato


 Investimenti effettuati dal 16/11/20 al 31/12/21, ovvero entro il 30/6/22, se entro il 31/12/21 l’ordine è accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo:

credito d’imposta riconosciuto nella misura del 10% del costo determinato ai sensi dell’art. 110, co. 1, lett. b), del Tuir. Il credito d’imposta è del 15% per investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile.
Investimenti effettuati dal 1/1/22 al 31/12/22, ovvero entro il 30/6/23, se entro il 31/12/22 l’ordine è accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo: credito d’imposta riconosciuto nella misura del 6%.
 2) Beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge n. 232/2016 (commi 1056
 e 1057) - alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge n. 232/2016 è riconosciuto un credito d’imposta la cui misura varia in base al periodo in cui l’investimento è effettuato.
 Investimenti effettuati dal 16/11/20 al 31/12/21, ovvero entro il 30/6/22, se entro il 31/12/21 l’ordine è accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo: Credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
• 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 euro;
• 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro;
• 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10.000.000 euro e fino a 20.000.000 euro. Investimenti effettuati dal 1/1/22 al 31/12/22, ovvero entro il 30/6/23, se entro il 31/12/22 l’ordine è accettato dal venditore ed è avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo: Credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
• 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 euro;
• 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 euro;
• 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10.000.000 euro e fino a 20 milioni di euro.
 3) Beni strumentali nuovi indicati nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016 (co. 1058)
 Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi
 ammissibili pari a 1.000.000 euro alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge n.232/2016, a decorrere dal 16/11/20 e fino al 31/12/22, ovvero entro il 30/6/23, a condizione che entro il 31/12/22 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

 Utilizzo del credito d’imposta - il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere:
• dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055;
• dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058.
Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16/11/20 e fino al 31/12/21, il credito d’imposta spettante ai sensi del co. 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5.000.000 euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Il credito d’imposta
• non è soggetto ai limiti di cui
â�� all’art. 1, co. 53, della legge n.244/2007; â�� all’art. 34 della legge n.388/2000;
â�� all’art. 31 del DL n.78/2010.
• non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini
del rapporto di cui all’art. 61 (pro-rata deducibilità interessi passivi soggetti Irpef) e 109, co. 5 (pro- rata deducibilità spese generali), del Tuir.
• è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Credito d’imposta - spese di formazione 4.0.


Le disposizioni relative al credito d'imposta di cui all'art. 1, co. da 46 a 56, della legge n. 205/2017, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/19 e fino a quello in corso al 31/12/22.
Inoltre, per il periodo in corso al 31/12/20 e fino a quello in corso al 31/12/23, rientrano nell’agevolazione i costi previsti dall’art. 31, par. 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della
  Commissione, del 17/6/14. Si tratta dei seguenti costi:
a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso

 esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
L'art. 1, co. da 46 a 56, della legge n. 205/2017 riconosce alle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale un credito d’imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione fino ad un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione
 pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, sul costo del lavoro per le ore impegnate dal personale dipendente in corsi di formazione.

Nuova sabatini, finanziamento in un’unica soluzione


La novità in questione consiste nel fatto che il contributo statale, finalizzato alla parziale copertura degli interessi relativi a finanziamenti per l’acquisto o acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, verrà erogato in una unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento.
Precedentemente tale soluzione era prevista solamente per finanziamenti di importo non superiore a € 200.000.

Terreni e partecipazioni – rideterminazione dei valori d’acquisto


È possibile rideterminare i valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1/1/21 ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001. Le aliquote delle imposte sostitutive relative a partecipazioni qualificate e non qualificate Commi 1122 e 1123 2 7 N. 19 _ 18.01.2021 Indice Fiscal Assist nonché per i terreni edificabili sono pari all’11%. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30/6/21; sull'importo delle rate successive
 alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30/6/21.
Modifiche al Fondo garanzie per le PMI
Al fine di sostenere la liquidità delle Piccole e Medie Imprese nell’attuale situazione di crisi pandemica, la legge ha previsto alcune novità in merito al “Fondo centrale di garanzia per le PMI”:

- I finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo potranno avere una durata di 15 anni, e non più di 10 anni;
- Per i finanziamenti già concessi sarà possibile richiedere un prolungamento della loro durata fino a un massimo di 15 anni, fermo restando l’adeguamento della componente Rendistato del tasso di interesse applicato in relazione alla maggiore durata del finanziamento;
- Il tasso di interesse applicato non potrà comunque eccedere lo 0,20 %, eventualmente aumentato della componente Rendistato.

Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese
E’ stata prorogata l’operatività dell’intervento straordinario e gratuito del Fondo di garanzia PMI per
finanziamenti stipulati fino al 30 Giugno 2021 a copertura dell’80% dell’importo erogato dall’Istituto di Credito.

STUDIO GHIRETTI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Siamo un’associazione professionale – composta da Dottori Commercialisti, Revisori Contabili - operante sul mercato italiano nei principali settori del diritto e dell’ economia, tra i quali: diritto fallimentare e ristrutturazioni, diritto societario, consulenze tecniche, controllo di gestione, diritto commerciale e penale tributario.