Concordato preventivo biennale

Scadenza del 30 settembre, regole e vantaggi fiscali

I contribuenti che aderiscono alla proposta dell’agenzia delle Entrate possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che eccede rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta (periodo d’imposta 2024 nel caso di Cpb per il 2025 e il 2026), rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del Dlgs 13/2024 che prevedono rettifiche, per esempio, per plusvalenze e minusvalenze (si vedano, comunque, le tabelle di seguito riportate), a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e relative addizionali, applicando l’aliquota di seguito riportata:

    aliquota del 10 per cento, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta (2024 per Cpb 2025 e 2026) presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;

    aliquota del 12 per cento, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta (2024 per Cpb 2025 e 2026) presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

    aliquota del 15 per cento, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta (2024 per Cpb 2025 e 2026) presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

Viene altresì previsto dal Dlgs 81/2025 che, nel caso in cui l’eccedenza tra reddito concordato e reddito relativo al periodo d’imposta antecedente a quelli oggetto di concordato, sia superiore a euro 85.000, limitatamente alla parte che supera tale importo, l’imposta sostitutiva si applica:

    per i contribuenti assoggettati all’Irpef, con l’aliquota di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), del Dpr 917/1986, ossia con l’aliquota del 43 per cento;

    per i contribuenti assoggettati all’Ires, con l’aliquota di cui all’articolo 77 del Dpr 917/1986, e cioè con l’aliquota del 24 per cento. 

 

 

 

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