SCADENZIARIO ADEMPIMENTI FISCALI E NUOVE TEMPISTICHE E REGOLE DECORRENZA 01/07/2022

Dal 1^ Luglio sono entrate in vigore alcune nuove scadenze che riguardano l'invio della comunicazione Intrastat, il deposito di atti oggetto di registrazione e l'esterometro.

Si fa presente che a partire dal 01/07/2022 con l’attivazione del decreto semplificazioni sono modificate le seguenti scadenze

-          Invio comunicazione intrastat dal 25 del mese slitta a fine mese a partire dal mese di luglio 2022

-          Deposito atti oggetto di registrazione: il termine slitta da 20 a 30 gg lavorativi

-          Esterometro: la comunicazione cessa a partire dal III trimestre 2022. Le operazioni con l’estero dovranno transitare dal sistema SDI  come già riferito in una precedente circolare. In calce riepiloghiamo le caratteristiche dell’adempimento

-          Restano invariate tutte le altre scadenze come da prospetti sotto allegati

VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

 

PERIODO

TERMINE CONTROLLO

 TERMINE VERSAMENTO**

 

I TRIM

30/04/2022

31/05/2022

 

II TRIM

31/07/2022

30/09/2022

 

III TRIM

31/10/2022

30/11/2022

 

IV TRIM

31/01/2022

28/02/2022

 

     

 

LIQUIDAZIONI PERIODICHE

 

ESTEROMETRO

PERIODO

SCADENZA INVIO

 

PERIODO

SCADENZA INVIO

I TRIM

31/05/2022

 

I TRIM 2022

31/05/2022

II TRIM

16/09/2022

 

II TRIM 2022

22/08/2022

III TRIM

30/11/2022

 

CAMBIANO LE REGOLE

IV TRIM

28/02/2022

 

 

 

               

 

** si ricorda che la scadenza del versamento per importi trimestrali inferiori a 250 euro può essere effettuata entro il termine di versamento del trimestre successivo

NUOVO ESTEROMETRO

Dal 01 luglio 2022 le operazioni non saranno più soggette a comunicazione trimestrale ma dovranno essere trasmette tramite sdi con tempistiche e modalità differenti per operazioni attive e passive

Le operazioni attive dovranno essere fatturate con sistema elettronico transitando dallo sdi e la fattura andrà emessa entro max 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione e dall’incasso se antecedente (stesse regole per le fatture nazionali)

Per le operazioni passive il cliente italiano che riceve un servizio o un bene dovrà generare un documento elettronico SDI usando il codice

-          TD 17: integrazione per autofattura servizi ricevuti dall’estero UE ed EXTRA UE

-          TD 18: Integrazione per acquisto beni intracomunitari

-          TD 19 integrazione per autofattura per acquisto beni ex art17 c. 2 dpr 633/72 (acquisti beni da soggetti esteri UE o extra UE  con rappresentate fiscale italiano

In relazione alla natura dell’operazione con applicazione dell’iva in reverse charge (usando la medesima aliquota che gli sarebbe stata applicata se avesse acquistato lo stesso prodotto o servizio in italia)

Il documento cosi’ generato dovrà essere trasmesso tramite SDI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tenendo presente che l’operazione si considera effettuata al ricevimento del bene o al pagamento del medesimo.  La conoscenza pertanto e’ presunta, anche se non e’ ricevuta alcuna fattura se il servizio e’ stato pagato o il bene e’ stato ricevuto

Il decreto semplificazioni di fine giugno ha introdotto l’esclusione dalla trasmissione per tutte le operazioni passive di valore inferiore a 5.000,00 euro

Le operazioni invece attive vanno comunque trasmesse indipendentemente dal valore

In calce sono riportate alcune precisazioni su predisposizione e conservazione dei documenti TD 17 TD 18 E TD19

Lo studio resta a disposizione

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ALCUNE PRECISAZIONI SULLE MODALITA’ DI EMISSIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI FORMATO  TD17, TD18 e TD19

Per comprendere la natura dei documenti TD17, TD18 e TD19 è necessario distinguere due ipotesi:

·                    fornitore UE

·                    fornitore Extra UE

 

Fornitore UE

In tale ipotesi il documento ricevuto dal fornitore estero Intra UE è a tutti gli effetti una fattura, perché prodotta conformemente alla direttiva 112/2006. 
Conseguentemente al cessionario/committente italiano è richiesto di integrare i suddetti documenti con l’aliquota e l’imposta, senza alcun obbligo di emissione della “fattura in unico esemplare” ex art. 21 , quinto comma, DPR 633/72, come invece nel caso del fornitore extra-UE.

In caso quindi di fornitore UE, i documenti trasmessi a SDI contraddistinti dai codici TD17, TD18 e TD19, non sono da considerarsi delle fatture, quanto piuttosto delle comunicazioni utili ad inviare all’amministrazione finanziaria i dettagli dell’operazione svolta.

 

Fornitore Extra UE 
In tale ipotesi la situazione è differente, infatti il committente italiano che ha acquistato servizi da soggetti extra-UE, dovrà emettere la “fattura in unico esemplare” ex art. 21, quinto comma, DPR 633/72, comunemente denominata “autofattura”. In questo caso quindi, il solo documento che potremmo definire fattura da un punto di vista fiscale, è il file TD17 o TD19 trasmesso a SDI.

Conservazione dei documenti trasmessi/ricevuti a/da SdI

Il cessionario/committente, dopo aver trasmesso a SDI il documento TD17, TD18, oppure TD19, riceverà dal servizio SdI il medesimo file.

E' necessario conservare sia il file inviato sia il file ricevuto in quanto giustificano le due registrazioni eseguite nei corrispondenti registri IVA: il registro IVA vendite ed il registro IVA acquisti. 

Occorre inoltre conservare copia cartacea della fattura pervenuta dal fornitore UE (oppure altro documento pervenuto dal fornitore extra-UE) in formato analogico.

 

Compilazione delle righe del documento

Nel caso in cui si riceva una fattura cartacea dal fornitore UE con un numero consistente di articoli si ritiene che non sia necessario riportare nel documento TD18 il dettaglio delle operazioni, poiché il documento trasmesso a SDI è solo una comunicazione utile a inoltrare alcuni aspetti della transazione.
In tal caso è quindi sufficiente inserire un'unica riga, indicando una descrizione generica (ad esempio “Integrazione per acquisti di beni da fornitore intracomunitario”, in caso di TD18, oppure “Integrazione per acquisti di servizi da fornitore intracomunitario”, in caso di TD17), e indicare sempre nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> il numero e la data della fattura di acquisto.

In caso di acquisti eseguiti da fornitori extra UE si dovrà produrre una fattura in unico esemplare e quindi sarà necessario riportare il dettaglio dell'operazione svolta.

Si ritiene inoltre ammissibile compilare la descrizione dell'articolo sia in lingua italiana (preferibile), sia riportando quanto indicato nel documento originale, purché venga poi tradotto in lingua italiana qualora richiesta dall’amministrazione finanziaria. 

 

 

Fattura originale allegata

Non vi è attualmente l'obbligo di allegare al documento TD17, TD18 e TD19 l’originale della fattura pervenuta dal fornitore intra o extra UE.
In caso di fornitore extra UE è tuttavia consigliabile allegare al TD17 o TD19 l’originale del documento ricevuto dal fornitore extracomunitario.

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